Sessioni d'Esame a conclusione dei percorsi di qualifica e diploma professionali
All. A - Determinazioni in merito alle Sessioni d'Esame a conclusione dei percorsi di Qualifica e di Diploma Professionale delle Regione Lombardia (21/03/2013)
La Regione Lombardia ha emesso le indicazioni relative agli esami conclusivi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzati al rilascio di Qualifiche e Diplomi Professionali attivati dalle Istituzioni formative.
Si riporta integralmente l'articolo relativo ai DSA tratto dall'Allegato A:
10. ALLIEVI AFFETTI DA DISTURBI DI APPRENDIMENTO
Per gli alunni certificati da diagnosi specialistica di DSA e con Piani Formativi Personalizzati equipollenti che presentano specifiche difficoltà o sul piano della prova scritta o su quello dell’orale le Commissioni provvedono all’adozione di specifiche misure compensative e dispensative. Queste ultime non possono comunque riferirsi alla dispensa totale dall’apprendimento e dal conseguente accertamento di O.S.A. dello standard regionale. In particolare, nei casi in cui specifici disturbi di apprendimento rendono difficile lo svolgimento della prova scritta centralizzata, quale misura compensativa dovuta è possibile prevedere da parte della Commissione anche una diversificazione e ampliamento della sua durata standard. Sempre nel caso di DSA, è altresì possibile, in coerenza con le misure adottate durante il percorso formativo ed in relazione allo specifico disturbo certificato, prevedere misure dispensative circoscritte a specifici esercizi o item della prova3 o procedere, da parte della Commissione, a variazioni del format dell’esercizio4.
Fermi restando i risultati conseguiti in rapporto alla tabella di correzione con punteggi e pesi dei diversi item inviata dalla Regione, nei casi in cui le difficoltà nello svolgimento della prova scritta siano connesse alla formulazione della stessa in una lingua diversa da quella nativa o concernino la parte riservata alla lingua non italiana, ovvero derivino da disturbi specifici di apprendimento (quali ad esempio la difficoltà a rispettare range precisi di parole o altro), in funzione compensativa una particolare attenzione deve essere riservata alla modalità orale del colloquio, anche attraverso una eventuale estensione temporale dello stesso, al fine di valorizzare la capacità dell’alunno di raggiungere secondo proprie modalità e forme i contenuti standard dell’apprendimento. A tale riguardo, la Commissione valuterà anche l’opportunità di utilizzare la frazione di 5 punti di cui al precedente punto 8.
Le motivazioni di ammissione all’esame, le modalità ed i criteri di adozione di misure compensative e dispensative devono essere adeguatamente documentati dalla Commissione e dovranno trovare evidenza nello specifico spazio del verbale finale redatto a cura del Presidente.
Nell’albo delle comunicazioni – relativamente sia all’ammissione, sia alla pubblicazione dei risultati finali -, negli Attestati di competenza e negli Attestati finali di Qualifica e Diploma Professionale non deve essere fatta menzione delle modalità di svolgimento delle prove e della differenziazione attraverso misure dispensative e/o compensative.