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Statuto AID

Approvato nell'assemblea dei soci dell'11 ottobre 2009.

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE 

Articolo 1 - Denominazione

È costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 un'associazione di promozione sociale per lo svolgimento di attività di assistenza socio-sanitaria, istruzione, formazione e divulgazione sui problemi inerenti la dislessia, denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA RICERCA E L'INTERVENTO SUI DISTURBI DI APPRENDIMENTO", in breve "AID - ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA", che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica. 

Articolo 2 - Sede-

L'associazione ha sede in Bologna e potrà istituire o chiudere sedi secondarie anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. 
La sede potrà essere trasferita all'interno del Comune con semplice delibera del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti variazioni nello statuto.
Spetta invece all'assemblea straordinaria dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato al primo comma. 

Articolo 3 - Durata -

L'associazione ha durata illimitata. 

Articolo 4 - Scopi dell'associazione -

L'Associazione è apartitica, non ha carattere politico, opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche sociali.
L'Associazione opera ricorrendo prevalentemente all'apporto volontario e gratuito dei soci ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.
L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
 Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
Per perseguire gli scopi sociali L'Associazione in particolare si propone di: 

  • stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni dì particolare disagio soggettivo e sociale
  • avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio.

L'associazione persegue i propri fini attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
assistenza socio-sanitaria (escludendo l'attività clinica e riabilitativa diretta), formazione e divulgazione sui problemi inerenti la dislessia;
promozione di iniziative di ricerca scientifica nel campo dei disturbi specifici di apprendimento (in breve DSA);
promozione, organizzazione, gestione e coordinazione con la Pubblica Amministrazione, gli Enti Locali e le Aziende U.S.L., di programmi e percorsi di formazione professionale per l'integrazione sociale e lavorativa delle persone con DSA;
diffusione e informazione scientifica, divulgativa, operativa e logistica sulle relative problematiche ed interventi;
promozione e cura, in modo diretto e/o indiretto, della pubblicazione di libri, riviste periodiche, notiziari, indagini, ricerche, bibliografie, anche per mezzo di strumenti telematici, nell'ambito dei propri scopi istituzionali; 
formazione dei formatori con competenza specifica e formazione per il personale della scuola e socio-sanitario.
L'associazione si propone, inoltre, di fornire alle persone con DSA e alle loro famiglie un aiuto per trovare risposta ai loro problemi sia diagnostici che di assistenza scolastica e riabilitativa. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, accessoria e strutturalmente funzionale al migliore raggiungimento dei propri fini. 


TITOLO II
 SOCI

Articolo 5 - Soci -

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono netto Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale e risultino in regola con il pagamento delle quote associative annuali.
A soli scopi organizzativi e nel pieno rispetto dei principi di democraticità e di parità dei diritti, i soci possono essere raggruppati nelle seguenti categorie: 

  • genitori e/o familiari di persone portatrici di disturbi specifici di apprendimento
  • adulti portatori di disturbi specifici di apprendimento
  • psicologi, logopedisti e medici specialisti operanti nell'ambito dei DSA
  • insegnanti, dirigenti scolastici, pedagogisti, psicopedagogisti
  • altre persone comunque interessate e motivate al raggiungimento dei fini statutari. 

Chiunque voglia aderire all'associazione deve: 

  • presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando in forma scritta all'aspirante socio le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione
  • dichiarare di accettare le norme dello statuto
  • versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. 

Articolo 6 - Diritti e obblighi degli associati -

Gli associati in regola col pagamento della quota associativa annuale godono dei seguenti diritti: 

  • partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall'associazione
  • godere dei servizi e dell'assistenza erogati dall'Associazione
  • ricoprire le cariche associative
  • partecipare all'assemblea, con diritto di voto se maggiorenni
  • accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione
  • rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute e documentate in nome e per conto dell'Associazione e/o in ogni caso per lo svolgimento di attività o incarichi istituzionali ad essa riconducibili
  • diritto di recesso ai sensi del successivo art. 7.

Tutti i soci hanno il dovere di rispettare i seguenti obblighi: 

  • svolgere la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito
  • rispettare i principi di correttezza, solidarietà, buona fede, onestà, probità e rigore morale
  • osservare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari e degli atti deliberati dagli organi dell‘Associazione. 

Articolo 7 - Perdita della qualità di socio -

La qualità di socio si perde per: recesso, decadenza, esclusione e causa di morte. 
Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. 
Decade automaticamente il socio che non abbia provveduto al versamento della quota associativa annuale entro il termine fissato dal regolamento interno.
L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio danneggi moralmente e materialmente l'associazione, sia causa di disordini e dissidi tra i soci, compia atti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri, dopo che al socio sia stato contestato per iscritto il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può chiedere che venga inserito nell'ordine del giorno della prima assemblea successiva la valutazione della decisione del Consiglio Direttivo.
Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti. 


TITOLO III
 ORGANI SOCIALI

Articolo 8 - Organi sociali -

Sono organi dell'associazione: 

  1. l'Assemblea dei soci
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Presidente
  4. il Collegio dei Revisori
  5. il Collegio dei Probiviri.

Ai titolari delle cariche spetta il rimborso delle spese sostenute, secondo il disposto dell'art. 6. 

Articolo 9 - Assemblea dei soci -

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati, anche coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti. L'Assemblea è il massimo organo deliberante ed è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa. 
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
 L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre: 

  • elegge i membri del Consiglio Direttivo
  • approva il bilancio consuntivo relativamente ad ogni esercizio, entro il 30 aprile di ogni anno
  • approva la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione
  • elegge i membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri
  • approva i regolamenti interni ritenuti necessari per il corretto funzionamento dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata, mediante comunicazione scritta anche via fax o e-mail, presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, da almeno tre membri del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci. 
L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell'associazione. 
L'Assemblea in prima convocazione sarà validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e le deliberazioni saranno validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. L'Assemblea in seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni verranno assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. 
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. 
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
 Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.
 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 
Ad ogni socio spetta un solo voto, e ci si può fare rappresentare in assemblea da altro socio, purché non appartenente al Consiglio Direttivo, munito di regolare delega scritta. Ciascun socio non potrà essere portatore di più di tre deleghe. 
Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.
 Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.
 Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto da Presidente e segretario. 

Articolo 10 - Consiglio Direttivo -

L'amministrazione della Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a nove membri. L'Assemblea dei soci elegge il Consiglio Direttivo, determinandone di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i relativi membri possono essere eletti consecutivamente per un massimo di due mandati. Successivamente per essere rieletti dovranno rispettare l'intervallo di almeno un mandato. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati e ciascuno di essi può candidarsi nel rispetto delle norme stabilite con apposito regolamento interno. L'eletto che, dopo l'elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l'ultimo eletto. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio sono considerati dimissionari. Ogni variazione nella composizione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata all'Assemblea alla prima riunione utile. Per assicurare continuità all'attività dell'Associazione, alle riunioni del Consiglio Direttivo potrà partecipare, senza diritto di voto, l'ultimo Presidente uscente (Past President).

Al Consiglio Direttivo spetta di: 

  • coordinare l'attuazione delle linee programmatiche definite dall'assemblea, individuando le modalità operative, e promuovere ogni iniziativa ritenuta necessaria per il conseguimento degli scopi sociali
  • eleggere al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere
  • predisporre lo schema di bilancio annuale consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci
  • redigere entro il 30 novembre il bilancio preventivo
  • predisporre la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci
  • predisporre il regolamento interno, e le eventuali modifiche, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci
  • deliberare sulle domande di nuove adesioni
  • determinare la quota associativa annuale
  • provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea dei soci
  • deliberare l'assunzione di eventuale personale dipendente
  • vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione
  • determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati
  • istituire Comitati interni, Coordinamenti regionali e Sezioni territoriali, conformemente a quanto stabilito nel regolamento interno
  • promuovere raccolte di fondi

pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, dandogliene comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. 
Il Consiglio Direttivo non può demandare le seguenti funzioni: 

  • elezione al proprio interno del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere
  • predisposizione dello schema di bilancio annuale consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci
  • predisposizione della relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci
  • predisposizione del bilancio annuale preventivo
  • predisposizione del regolamento interno e sue eventuali modifiche, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci
  • deliberazione sulle domande di nuove adesioni
  • determinazione della quota associativa annuale
  • gestione degli affari di straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea dei soci
  • istituzione dei Comitati interni, Coordinamenti regionali e Sezioni territoriali, conformemente a quanto stabilito nel regolamento interno
  • pronuncia della decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, dandogliene comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R.

Il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle proprie funzioni si avvale della collaborazione dei Coordinamenti regionali, delle Sezioni territoriali e dei Comitati interni, conformemente a quanto stabilito nel regolamento interno.
 Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno due componenti ne facciano richiesta scritta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario dell'Associazione, o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti. 

Articolo 11 - Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In particolare, compete al Presidente: 

  • curare l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio
  • coordinare le attività dell'associazione
  • firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. Per i casi di indisponibilità ovvero di assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente. 

Articolo 12 - Collegio dei Revisori -

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra coloro che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio. 
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo. 
L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito processo verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale deve essere riportata anche la relazione al bilancio annuale. 

Articolo 13 - Collegio dei Probiviri -

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea dei soci fra persone di comprovato valore morale e competenza. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale a livello nazionale e locale. 
Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno il Presidente ed ha il compito di dirimere, con espressa esclusione di ogni altra giurisdizione e senza alcun vincolo di forma e procedura, eventuali controversie sorte tra i soci e/o tra questi e l'Associazione.
L'attività del Collegio dei Probiviri deve risultare da apposito processo verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Probiviri. 

Articolo 14 - Comitati interni -

Per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione, potranno essere costituiti più Comitati interni operanti in specifici ambiti di attività, con funzioni consultive e di collaborazione con il Consiglio Direttivo. Costituzione, funzionamento e attività dei Comitati interni sono disciplinate in apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. 

Articolo 15 - Coordinamenti regionali -

Negli ambiti locali in cui sia presenti un congruo numero di sezioni territoriali potranno essere costituiti Coordinamenti regionali aventi il compito di favorire l'operatività delle diverse sezioni e agevolare un miglior collegamento tra il territorio ed il Consiglio Direttivo. 
Costituzione, funzionamento e attività dei Coordinamenti regionali sono disciplinati in apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. 

Articolo 16 - Sezioni territoriali -

Negli ambiti locali in cui sia presente un congruo numero di soci potranno essere costituite Sezioni territoriali aventi il compito di favorire il collegamento tra i soci residenti nel territorio e tra gli stessi ed il Consiglio Direttivo, nonché di curare ed organizzare la diffusione dell'Associazione, la divulgazione informativa nel territorio stesso ed il miglior perseguimento dei suoi scopi nel territorio.
 Costituzione, funzionamento e attività delle Sezioni territoriali sono disciplinate in apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. 

 

TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 17 - Patrimonio dell'Associazione -

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione. 

Articolo 18 - Risorse economiche -

L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:
quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
contributi concessi da enti e privati;
frutti e da rendite di beni e valori appartenenti all'Associazione, nonché dai proventi dell'eventuale alienazione di essi; 
contributi erogati da organismi internazionali, Unione Europea, Stato, Regioni, Enti Locali in seguito a convenzioni con essi sottoscritte o a progetti presentati e finanziati;
 ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione; 
eventuali proventi derivanti da attività commerciali accessorie a quelle istituzionali;
altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione.
 Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione. 

Articolo 19 - Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. 
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.
Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'associazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione. 

Articolo 20 - Libri dell'associazione -

L'associazione ha il compito di tenere: 

  • il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea dei soci
  • il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo
  • il libro degli associati
  • il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Collegio dei Revisori
  • il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Collegio dei Probiviri
  • ogni altro libro prescritto dalla legge.
 

TITOLO V 
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 21 - Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 190. 


TITOLO VI
 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22 - Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia, con particolare riferimento al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente a quanto previsto per gli enti di tipo associativo. 

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