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Lombardia: Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 4

Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento

Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 4


Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento

                             (BURL n. 5, 2° suppl. ord. del 04 Febbraio 2010)
                                urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02;4

 

Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. La presente legge prevede disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), quali la dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, come identificati dalla letteratura scientifica ed ha lo scopo di:
a) garantire le condizioni affinché i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto nel quale si sviluppi e realizzi la persona;
b) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell'ambito di una stretta collaborazione tra strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, sistema di istruzione e formazione professionale regionale, famiglie e associazionismo;
c) promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, facilitare l'apprendimento, agevolare l'integrazione e le pari opportunità dei soggetti con DSA.

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