Diagnosi alunni con DSA precedente all’entrata in vigore della Legge 8 ottobre 2010 n.170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”
Nota ministeriale Prot. MIURAOODGOS 3573 del 26 maggio 2011
La Legge 8 ottobre 2010 n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA). La Legge dispone altresì, a favore di alunni e di studenti con diagnosi di DSA, l’attivazione presso le istituzioni scolastiche di apposite misure educative e didattiche individualizzate e personalizzate, nonché di specifiche forme di valutazione, anche in sede di Esami di Stato.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge in questione, l’individuazione di alunni e studenti con DSA avviene mediante specifica diagnosi rilasciata dalle strutture specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale. L’articolo citato dispone, inoltre, che le Regioni, nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio Sanitario Nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o da strutture accreditate.
Pertanto, il dettato della Legge innova quanto previsto dalla nota ministeriale prot. n. 26/A 4° del 5 gennaio 2005, ove era indicata la possibilità di avvalersi direttamente, per il rilascio della diagnosi, di specialisti o di strutture accreditate.
Risulta tuttavia opportuno precisare, anche a seguito delle numerose segnalazioni provenienti dal territorio, che le disposizioni in parola hanno effetto solo a partire dall’entrata in vigore della stessa Legge, ossia dal 2 novembre 2010. Gli alunni e gli studenti, con diagnosi di DSA redatta anteriormente all’entrata in vigore della Legge, potranno quindi regolarmente usufruire degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti, sia nella normale attività didattica sia nell'ambito dei prossimi Esami di Stato.
Inoltre, in considerazione dell’imminente svolgimento degli scrutini finali e degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo, i Dirigenti scolastici potranno ritenere valide anche le diagnosi o le certificazioni rilasciate da specialisti o strutture accreditate successivamente al termine sopra richiamato, e comunque in tempi utili per l’attivazione delle previste misure educative e didattiche individualizzate e personalizzate, nelle more dell’emanazione da parte delle Regioni di appositi provvedimenti, tesi a disciplinare quanto previsto dall’art. 3, comma 1, della Legge in parola, fatte salve le disposizioni eventualmente già emanate dalle Regioni stesse.
Si pregano le SS. LL. di dare la massima diffusione alla presente nota.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Carmela Palumbo