Comunicato stampa 11 2012 - Registrare le lezioni a scuola: legislazione in materia di privacy
La registrazione delle lezioni a scuola per motivi di studio individuale è consentita a tutti gli allievi, e non rientra nella legislazione in materia di privacy
Le linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento, di cui al Decreto attuativo n. 5669, prevedono - fra gli strumenti atti a favorire lo studio dei dislessici – la possibilità di registrare le lezioni scolastiche al fine di facilitare l’apprendimento. In esse si legge:
La Legge 170/2010 richiama inoltre le istituzioni scolastiche all’obbligo di garantire «l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere».
Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Fra i più noti indichiamo:
• la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
• il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
• i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente
corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
• la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
• altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.
La possibilità di registrare le lezioni a scuola ed all’università è uno strumento che la tecnologia offre a chiunque desideri ascoltare nuovamente la lezione, con profitto per l’apprendimento individuale, ed in particolare ai soggetti con DSA – che possono in questo modo essere dispensati dal prendere appunti o dallo studiare direttamente sul libro di testo.
Alcuni Istituti scolastici ed alcuni docenti di scuola primaria e secondaria inferiore e superiore, negano di fatto agli studenti la possibilità di registrare le lezioni avvalendosi impropriamente del diritto alla privacy, che verrebbe “leso” in quanto la riproduzione della voce dell’insegnante che spiega la lezione non sarebbe più circoscritta all’ambiente scolastico. Considerata la normativa attualmente vigente, si deve però precisare che la registrazione delle lezioni per fini individuali di studio non riguarda la legislazione in materia di privacy. Il Garante della Privacy, interrogato sulla questione, riferisce infatti quanto segue:
“…Al riguardo, questa Autorità ha precisato che gli allievi possono registrare le lezioni quando la registrazione viene effettuata per fini personali, come ad esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro differente utilizzo o eventuale diffusione, anche su internet, è invece necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella
registrazione (professori, studenti…), e ottenere il loro consenso esplicito. (…) Su questo ed altri aspetti si trovano utili indicazioni negli opuscoli informativi (…) pubblicati dal Garante per la protezione dei dati personali, scaricabili in formato elettronico dal sito dell'Autorità www.gpdp.it, al seguente collegamento.
http://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1922676”.
Appare dunque chiaro come la registrazione delle lezioni per esclusiva finalità di studio personale (registrazione necessaria agli studenti dislessici per migliorare le proprie performance scolastiche), non possa in alcun modo essere negata proprio da quelle Istituzioni che hanno il dovere di curare l’istruzione e di favorire il diritto allo studio dei ragazzi che vengono loro affidati.
Coloro che vedano negare tale diritto ai loro figli o a loro stessi (nel caso di studenti dislessici adulti), possono dunque richiamare formalmente l’Istituzione scolastica al dovere di ottemperare alle Linee Guida emanate a seguito della Legge 170/2010 di cui al Decreto attuativo, e nel contempo sottolineare che la registrazione delle lezioni è unicamente effettuata a titolo personale, in quanto esercizio del diritto all’uso di uno strumento compensativo per la facilitazione dell’apprendimento individuale, senza altro fine se non tale esplicita motivazione.
A questo scopo, esclusivamente per agevolare la comunicazione con la scuola nei casi in cui venisse negata la possibilità di registrare le lezioni, è possibile presentare al Dirigente Scolastico un facsimile della dichiarazione sotto riportata, modificando opportunamente le parti evidenziate.